La sempre più crescente importanza INTERNAZIONALE di ABEI !
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Re: La sempre più crescente importanza INTERNAZIONALE di ABE
http://www.aapm.info/board.html
AAPM ® Global & Presidential Board & Advisory Counci
Salvagni Enrico, MEMgt, BEng Mech. Eng. MPM® - MSE-MIET (UK); P.Eng(UK) FSPE, FIIEng (ZA) , FABEI (I), - Design, Technology and Management Society Italian Representative- California University FCE Italian Representative- Vice President-Fellow of The Association of British Engineers in Italy- Consulting Engineer – Honorary Global Advisory Board
http://www.linkedin.com/groups?home=&gi ... 7Uii8l7641
"Luna d'argento con stelle dorate, gnomi, folletti e fatine incantate. Una pioggia di auguri e un pensiero fatato per un anno nuovo da togliere il fiato! "
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Re: La sempre più crescente importanza INTERNAZIONALE di ABE
Government Approved Recognition Registration Granted by USPTO: MPM® Master Project Manager® & AAPM ® American Academy of Project Management®
http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=77784 ... atusSearch
http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=77788 ... atusSearch
Vorrei giusto puntualizzare in questa Sede che qualcuno si " scandalizza " perchè ABEI incorpora nella sua Membership i Periti Industriali e i Geometri , siano
loro diplomati o laureati !
Ebbene la IET The Institution of Engineering and Technology -UK incorpora nella sua Membership non solo anche i Technicians ( Tecnici ) ma perfno gli
ELETTRICISTI -Electricians ! e nessuno si "scandalizza "!
Questo dimostra la superficialità di alcuni che si credono eletti dal “Signore”, è un semplice fatto di ignoranza.
http://www.theiet.org
E ' bene far notare che la IET è considerata una delle Associazioni di Ingegneri più importanti e prestigiose nel mondo !
http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=77784 ... atusSearch
http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=77788 ... atusSearch
Vorrei giusto puntualizzare in questa Sede che qualcuno si " scandalizza " perchè ABEI incorpora nella sua Membership i Periti Industriali e i Geometri , siano
loro diplomati o laureati !
Ebbene la IET The Institution of Engineering and Technology -UK incorpora nella sua Membership non solo anche i Technicians ( Tecnici ) ma perfno gli
ELETTRICISTI -Electricians ! e nessuno si "scandalizza "!
Questo dimostra la superficialità di alcuni che si credono eletti dal “Signore”, è un semplice fatto di ignoranza.
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E ' bene far notare che la IET è considerata una delle Associazioni di Ingegneri più importanti e prestigiose nel mondo !
Re: La sempre più crescente importanza INTERNAZIONALE di ABE
Ricevo e trasmetto :
Oggi alle 7:11 AM http://www.certifiedprojectmanager.us/i ... el-Pin.JPG
Dears Colleagues,
I’m proud to inform you that the ABEI is the OFFICIAL EU OFFICE & EXAMINATION CENTRE of AAPM USA, please see:
http://certifiedprojectmanager.us/board.html
Yours faithfully
Enrico
...................................................................................................................................................................................
AAPM ® Legal, Admissions and Administrative Offices:
Attention: Prof. George Mentz, Esq.
General Counsel
Suite 293, 1670-F East Cheyenne Mtn. Blvd.
Colorado Springs, CO 80906 USA
Fax: 419-828-4923
USA - Latin America - Arabia - Asia - Africa - India - Philippines - UK - Malaysia - Philippines - China
http://www.AAPM.eu & http://www.CertifiedProjectManager.us
Oggi alle 7:11 AM http://www.certifiedprojectmanager.us/i ... el-Pin.JPG
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Enrico
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Ultima modifica di enrisalva il 25/07/2014, 15:26, modificato 1 volta in totale.
Re: La sempre più crescente importanza INTERNAZIONALE di ABE
PMRG - Project Management Resource Group - è l'unico provider pubblico per American Academy of Project Management Master Project Manager certificazione (MPM), certificazione di Master Project Manager 2 (MPM2), Human Resource Project Manager certificazione (HRPM) e Agile comunicazione certificazione (AgCC) negli Stati Uniti: http://pmrgi.com/
Re: La sempre più crescente importanza INTERNAZIONALE di ABE
Riporto da " Linkedin " :
New Recognition for AAPM Accredited Training Provider
Mark Reeson RPP FAPM PMP CPC Project Management Advisor at MR Project Solutions
It is with great pride and pleasure that we can give this great news out from M R Project Solutions as a massive step towards helping with the sustainability programme.
After a little work, lobbying and some petitioning Mark and the M R Project Solutions team have been given the recognition as a United Nations Non Government Organisation. (UN NGO)
This is with respect to the papers that he has been publishing on making the world a better place through the sustainability movement and the Get SMART programme, so congratulations all around on doing such a great job.
It is hoped that with this distinction that we will be able to spread the sustainability learning further and especially gain momentum on the schools programme in Africa and other areas.
We were very keen to share with our training partners and associates, as the recognition is also down to you our partners and associates for the work M R Project Solutions has started to do to create the sustainability CPC with the AAPM and also for the schools programme that we have started in Africa.
The recognition has come from the United Nations who have given our company the status of Non Government Organisation (NGO) and we can now have the pleasure of moving forward into further countries and to develop the next generation with your help.
We are all looking forward to working with you in the future more knowing that we also have the support and backing from such a well established organisation.
New Recognition for AAPM Accredited Training Provider
Mark Reeson RPP FAPM PMP CPC Project Management Advisor at MR Project Solutions
It is with great pride and pleasure that we can give this great news out from M R Project Solutions as a massive step towards helping with the sustainability programme.
After a little work, lobbying and some petitioning Mark and the M R Project Solutions team have been given the recognition as a United Nations Non Government Organisation. (UN NGO)
This is with respect to the papers that he has been publishing on making the world a better place through the sustainability movement and the Get SMART programme, so congratulations all around on doing such a great job.
It is hoped that with this distinction that we will be able to spread the sustainability learning further and especially gain momentum on the schools programme in Africa and other areas.
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The recognition has come from the United Nations who have given our company the status of Non Government Organisation (NGO) and we can now have the pleasure of moving forward into further countries and to develop the next generation with your help.
We are all looking forward to working with you in the future more knowing that we also have the support and backing from such a well established organisation.
Re: La sempre più crescente importanza INTERNAZIONALE di ABE
ABEI, SNIPF, IESF-CA and Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), have just signed the protocol for mutual recognition and the promotion of engineering in Europe, please see web page:
http://www.cogiti.es/Canales/Ficha.aspx ... b3d8d7a7bc
http://www.cogiti.es/Canales/Ficha.aspx ... b3d8d7a7bc
Re: La sempre più crescente importanza INTERNAZIONALE di ABE
Lo Stauts Giuridico dell ' Ingegnere Tecnico in Spagna
Premessa :
La presente traduzione è stata effettuata per conto della FederIngegneri Sicilia; è liberamente riproducibile purchè non venga rimossa questa intestazione.
In caso contrario FederIngegneri si riserva di agire a norma di legge sui diritti d’autore/traduzione nei confronti dei contravventori.
Il presidente
Vincenzo Virgilio
E-mail: W@acm.org
Trapani, 24-9-1995
DISPOSIZIONI GENERALI
LA DIREZIONE DI STATO
La legge 12/1986 del 1 aprile regola gli attributi professionali degli Architetti e degli Ingegneri tecnici.
JUAN CARLOS
Re di Spagna
A tutti coloro i quali vedono e intendono la presente:
Sappiate che le Corti Generali hanno approvato e io ho il compito di sanzionare la seguente Legge:
Preambolo
La Legge 2/1964 del 29 aprile ha stabilito il criterio base di riordinamento degli Insegnamenti Tecnici nel cui ruolo si dettarono per il Governo diverse norme regolatorie delle denominazioni degli Architetti e Ingegneri tecnici, delle loro facoltà e attributi (capacità) professionali e dei requisiti che bisognava possedere per l’utilizzazione di nuovi titoli per i Geometri, Periti, Medici e Aiutanti di Ingegneri.
Attraverso l’espressa normativa vennero a introdursi una serie di restrizioni e limitazioni nell’esercizio professionale dei detti titoli che sono stati modificati e corretti dal Tribunale Supremo, sentendosi come corpo di dottrina giuridica il criterio di quelle attribuzioni professionali degli Architetti e Ingegneri tecnici saranno complete nell’ambito della loro rispettiva specialità, fino all’altra limitazione la quale si deriva dalla formazione e dalla conoscenza della tecnica del proprio titolo e fin quando, pertanto, potevano validamente attribuirsi limitazioni quantitative o stabilire situazioni di dipendenza nel proprio esercizio professionale rispetto ad altri tecnici universitari.
Accettando questi criteri e dando compimento al precedente nell’articolo 36 della Costituzione, la presente Legge tratta unicamente il regolamento degli attributi (requisiti) professionali degli Architetti e Ingegneri tecnici, cioè di quelli i cui titoli corrispondono con il superamento del primo ciclo degli insegnamenti tecnici universitari, secondo le previsioni della Legge Organica 11/1983 del 25 agosto sulla riforma universitaria. [A tali effetti, si prende come riferimento delle proprie rispettive specializzazioni e nonostante la propria eventuale e necessaria riforma o modifica in virtù dei cambiamenti delle circostanze e esigenze di ordine tecnologico, accademico e di richiesta sociale, i quali sono enumerati nel Decreto 148/1969 come determinanti dei diversi settori di attività in cui esercitano tali titoli in modo pieno e in tutta la loro estensione le competenze professionali che sono le proprie.]
Tutto questo, ovviamente senza pregiudizio di cui al rispetto potevano stabilire le direttive della Comunità Europea che furono in applicazione del proprio caso e delle attribuzioni professionali di Architetti e Ingegneri nell’ambito della propria specializzazione e in ragione della propria formazione di base che saranno oggetto della seguente regolazione per mezzo della Legge in accordo con il mandato costituzionale.
Lo spirito della presente Legge non è il conferimento delle facoltà estranee alla formazione universitaria dei titolari, fino al riconoscimento di quelle che le sono proprie, su consolidamento e potenziamento del proprio esercizio indipendente, senza restrizioni artificiose o ingiustificate e fin quando con esso si introducono interferenze nel campo degli attributi che possono essere propri di altri tecnici titolari e nel caso dell’edilizia, degli Architetti.
Infine per il momento è esclusa l’estensione della presente Legge ai funzionari delle distinte Pubbliche Amministrazioni, per intendere che gli stessi hanno definito i propri attributi nella normativa che corrisponde alla propria, il precedente senza pregiudizio del futuro riordinamento e limitazioni che corrispondono; ciò in beneficio dell’interesse pubblico.
Quanto agli Ingegneri tecnici di Genio e Costruzione, nominati dalla Scuola Superiore dell’Esercito, si precisa la previa determinazione e definizione delle specializzazioni frequentate, ciò si raccomanda al Governo come procedura obbligatoria all’estensione, alle stesse, della presente Legge e in ordine alla delimitazione delle proprie attribuzioni di carattere generale.
Articolo primo
1. Gli Architetti e gli Ingegneri tecnici, una volta acquisiti i requisiti stabiliti dall’ordinamento giuridico, avranno la pienezza di facoltà e di attributi nell’esercizio della propria professione nell’ambito della propria specializzazione tecnica.
2. Agli effetti previsti in questa legge si considera come specializzazione ciascuna di quelle numerate nel Decreto 148/1969 del 13 febbraio, secondo il quale si regolano le denominazioni dei laureati in Scuole Tecniche e le specializzazioni da frequentare nelle scuole di Architetti e Ingegneri tecnici.
Articolo secondo
1. Interessano agli Ingegneri tecnici, all’interno della propria specializzazione, i seguenti attributi professionali:
a) La redazione e la firma di progetti che hanno come oggetto la costruzione, riforma, riparazione, conservazione, demolizione, fabbricazione, installazione, montaggio, utilizzazione di beni mobili e immobili, nei propri rispettivi casi, sia con caratteri principali sia come accessori, sempre che rimangano compresi per la loro natura e caratteristiche nella tecnica propria di ciascun titolo.
b) La direzione delle attività oggetto di progetti a cui si riferisce il comma precedente, incluso quando i progetti sono stati elaborati per un terzo.
c) La realizzazione di calcoli, valutazioni, tassazioni, perizie, studi, relazioni, piani di lavoro ed altri lavori analoghi.
d) L’esercizio dell’insegnamento nei suoi diversi gradi nei casi e termini previsti nella normativa corrispondente e, in particolare, conforme all’atto nella Legge Organica 11/1983 del 25 agosto della riforma universitaria.
e) La direzione di tutte le classi di industrie o utilizzazione e l’esercizio, in generale in rapporto con esse, delle attività a cui si riferisce il comma precedente..
2. Interessano agli Architetti tecnici tutti gli attributi professionali descritti nella prima parte di questo articolo, in relazione alla loro specializzazione di esecuzione di opere soggette alle prescrizioni della legislazione nel settore dell’edilizia.
La facoltà di elaborare progetti descritta nel paragrafo a), si riferisce a tutte quelle classi di opere e costruzioni che, in base alla espressa legislazione, non fanno riferimento a progetti architettonici, a interventi parziali in edifici costruiti che non alterino la loro configurazione architettonica, alla demolizione e all’organizzazione, sicurezza, controllo ed economia di opere di edilizia di qualsiasi natura.
3. Interessano agli Ingegneri tecnici di Opere Pubbliche tutti gli attributi professionali descritti nella prima parte di questo articolo, in relazione alle proprie rispettive specializzazioni, soggette in ciascun caso alle prescrizioni della legislazione regolatoria delle opere pubbliche.
4. Oltre alle disposizioni nei primi tre punti di questo articolo, gli Architetti e gli Ingegneri tecnici avranno ugualmente altri diritti ed attributi professionali riconosciuti nell’ordinamento giuridico vigente, così come quelle disposizioni regolatorie riconoscevano ai vecchi Periti, Geometri, Medici ed aiutanti di Ingegneri, purché accedano o abbiano accesso alla specializzazione corrispondente all’architettura o ingegneria tecnica conforme alla disposizione della normativa che regola l’utilizzazione dei nuovi diplomati delle scuole superiori.
Articolo terzo
Gli attributi a cui si riferisce la presente Legge si adatteranno in ogni caso nel proprio esercizio alle esigenze derivate dalle direttive della Comunità Europea che risultano di opportuna applicazione.
Articolo quarto
Quando le attività professionali escluse negli articoli precedenti si riferiscono a materie relative a più di una specializzazione di architettura o ingegneria tecnica, si esigerà l’intervento del diplomato nella specializzazione che, per l’indole della questione, risulta prevalente rispetto alle altre. [Se nessuna delle attività in presenza fosse prevalente rispetto alle altre], si esigerà l’intervento di tanti diplomati quante ne fossero le specializzazioni corrispondendo dunque le responsabilità a tutti gli intervenuti.
DISPOSIZIONE AGGIUNTIVA
Ciò che è stabilito nella presente Legge non sarà direttamente applicabile agli Architetti e agli Ingegneri tecnici inclusi nella Pubblica Amministrazione per una relazione di servizi di natura giuridico-amministrativa, i quali vigeranno per le loro rispettive norme statutarie.
DISPOSIZIONI FINALI
Prima
1. Si autorizza il Governo a svolgere regolarmente ciò che è stabilito dalla presente legge
2. In accordo con ciò che è stabilito nella Legge Organica 11/1983 del 25 agosto della riforma universitaria, il Governo modificherà le specializzazioni a ciò che si rifereisce l’articolo 1.2 di questa Legge tenendo presenti le necessità del mercato, le corrispondenti variazioni nei piani di studi delle Scuole Universitarie ed le esigenze derivate dalle direttive della Comunità Europea.
3. Il Governo rimetterà nel giro di un anno alla Corte Generale un progetto di Legge di Riordino dell’Edilizia nel quale si regoleranno interventi professionali dei tecnici medici conformi al precedente nel numero 2 dell’articolo 2 di questa Legge e dei restanti agenti che intervengono nel processo dell’edilizia.
Seconda
Conforme al precedente del numero 3 dell’articolo 2 della presente, per Legge si regolano interventi professionali degli Ingegneri tecnici di Opere Pubbliche quando si tratta di autostrade, ingegneria delle coste, infrastrutture di centrali di energia e di stazioni ferroviarie, imprese e opere idrauliche.
Terza
Il Governo rimetterà alla Camera dei Deputati un progetto di Legge secondo il quale si regoleranno gli attributi professionali dei tecnici diplomati del secondo ciclo.
Quarta
Rimangono derogate quelle disposizioni di uguale o inferiore rango sugli attributi professionali di Ingegneri e Architetti tecnici a ciò che è stabilito nella presente Legge, che entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dello Stato
Madrid, 1 aprile 1986
Premessa :
La presente traduzione è stata effettuata per conto della FederIngegneri Sicilia; è liberamente riproducibile purchè non venga rimossa questa intestazione.
In caso contrario FederIngegneri si riserva di agire a norma di legge sui diritti d’autore/traduzione nei confronti dei contravventori.
Il presidente
Vincenzo Virgilio
E-mail: W@acm.org
Trapani, 24-9-1995
DISPOSIZIONI GENERALI
LA DIREZIONE DI STATO
La legge 12/1986 del 1 aprile regola gli attributi professionali degli Architetti e degli Ingegneri tecnici.
JUAN CARLOS
Re di Spagna
A tutti coloro i quali vedono e intendono la presente:
Sappiate che le Corti Generali hanno approvato e io ho il compito di sanzionare la seguente Legge:
Preambolo
La Legge 2/1964 del 29 aprile ha stabilito il criterio base di riordinamento degli Insegnamenti Tecnici nel cui ruolo si dettarono per il Governo diverse norme regolatorie delle denominazioni degli Architetti e Ingegneri tecnici, delle loro facoltà e attributi (capacità) professionali e dei requisiti che bisognava possedere per l’utilizzazione di nuovi titoli per i Geometri, Periti, Medici e Aiutanti di Ingegneri.
Attraverso l’espressa normativa vennero a introdursi una serie di restrizioni e limitazioni nell’esercizio professionale dei detti titoli che sono stati modificati e corretti dal Tribunale Supremo, sentendosi come corpo di dottrina giuridica il criterio di quelle attribuzioni professionali degli Architetti e Ingegneri tecnici saranno complete nell’ambito della loro rispettiva specialità, fino all’altra limitazione la quale si deriva dalla formazione e dalla conoscenza della tecnica del proprio titolo e fin quando, pertanto, potevano validamente attribuirsi limitazioni quantitative o stabilire situazioni di dipendenza nel proprio esercizio professionale rispetto ad altri tecnici universitari.
Accettando questi criteri e dando compimento al precedente nell’articolo 36 della Costituzione, la presente Legge tratta unicamente il regolamento degli attributi (requisiti) professionali degli Architetti e Ingegneri tecnici, cioè di quelli i cui titoli corrispondono con il superamento del primo ciclo degli insegnamenti tecnici universitari, secondo le previsioni della Legge Organica 11/1983 del 25 agosto sulla riforma universitaria. [A tali effetti, si prende come riferimento delle proprie rispettive specializzazioni e nonostante la propria eventuale e necessaria riforma o modifica in virtù dei cambiamenti delle circostanze e esigenze di ordine tecnologico, accademico e di richiesta sociale, i quali sono enumerati nel Decreto 148/1969 come determinanti dei diversi settori di attività in cui esercitano tali titoli in modo pieno e in tutta la loro estensione le competenze professionali che sono le proprie.]
Tutto questo, ovviamente senza pregiudizio di cui al rispetto potevano stabilire le direttive della Comunità Europea che furono in applicazione del proprio caso e delle attribuzioni professionali di Architetti e Ingegneri nell’ambito della propria specializzazione e in ragione della propria formazione di base che saranno oggetto della seguente regolazione per mezzo della Legge in accordo con il mandato costituzionale.
Lo spirito della presente Legge non è il conferimento delle facoltà estranee alla formazione universitaria dei titolari, fino al riconoscimento di quelle che le sono proprie, su consolidamento e potenziamento del proprio esercizio indipendente, senza restrizioni artificiose o ingiustificate e fin quando con esso si introducono interferenze nel campo degli attributi che possono essere propri di altri tecnici titolari e nel caso dell’edilizia, degli Architetti.
Infine per il momento è esclusa l’estensione della presente Legge ai funzionari delle distinte Pubbliche Amministrazioni, per intendere che gli stessi hanno definito i propri attributi nella normativa che corrisponde alla propria, il precedente senza pregiudizio del futuro riordinamento e limitazioni che corrispondono; ciò in beneficio dell’interesse pubblico.
Quanto agli Ingegneri tecnici di Genio e Costruzione, nominati dalla Scuola Superiore dell’Esercito, si precisa la previa determinazione e definizione delle specializzazioni frequentate, ciò si raccomanda al Governo come procedura obbligatoria all’estensione, alle stesse, della presente Legge e in ordine alla delimitazione delle proprie attribuzioni di carattere generale.
Articolo primo
1. Gli Architetti e gli Ingegneri tecnici, una volta acquisiti i requisiti stabiliti dall’ordinamento giuridico, avranno la pienezza di facoltà e di attributi nell’esercizio della propria professione nell’ambito della propria specializzazione tecnica.
2. Agli effetti previsti in questa legge si considera come specializzazione ciascuna di quelle numerate nel Decreto 148/1969 del 13 febbraio, secondo il quale si regolano le denominazioni dei laureati in Scuole Tecniche e le specializzazioni da frequentare nelle scuole di Architetti e Ingegneri tecnici.
Articolo secondo
1. Interessano agli Ingegneri tecnici, all’interno della propria specializzazione, i seguenti attributi professionali:
a) La redazione e la firma di progetti che hanno come oggetto la costruzione, riforma, riparazione, conservazione, demolizione, fabbricazione, installazione, montaggio, utilizzazione di beni mobili e immobili, nei propri rispettivi casi, sia con caratteri principali sia come accessori, sempre che rimangano compresi per la loro natura e caratteristiche nella tecnica propria di ciascun titolo.
b) La direzione delle attività oggetto di progetti a cui si riferisce il comma precedente, incluso quando i progetti sono stati elaborati per un terzo.
c) La realizzazione di calcoli, valutazioni, tassazioni, perizie, studi, relazioni, piani di lavoro ed altri lavori analoghi.
d) L’esercizio dell’insegnamento nei suoi diversi gradi nei casi e termini previsti nella normativa corrispondente e, in particolare, conforme all’atto nella Legge Organica 11/1983 del 25 agosto della riforma universitaria.
e) La direzione di tutte le classi di industrie o utilizzazione e l’esercizio, in generale in rapporto con esse, delle attività a cui si riferisce il comma precedente..
2. Interessano agli Architetti tecnici tutti gli attributi professionali descritti nella prima parte di questo articolo, in relazione alla loro specializzazione di esecuzione di opere soggette alle prescrizioni della legislazione nel settore dell’edilizia.
La facoltà di elaborare progetti descritta nel paragrafo a), si riferisce a tutte quelle classi di opere e costruzioni che, in base alla espressa legislazione, non fanno riferimento a progetti architettonici, a interventi parziali in edifici costruiti che non alterino la loro configurazione architettonica, alla demolizione e all’organizzazione, sicurezza, controllo ed economia di opere di edilizia di qualsiasi natura.
3. Interessano agli Ingegneri tecnici di Opere Pubbliche tutti gli attributi professionali descritti nella prima parte di questo articolo, in relazione alle proprie rispettive specializzazioni, soggette in ciascun caso alle prescrizioni della legislazione regolatoria delle opere pubbliche.
4. Oltre alle disposizioni nei primi tre punti di questo articolo, gli Architetti e gli Ingegneri tecnici avranno ugualmente altri diritti ed attributi professionali riconosciuti nell’ordinamento giuridico vigente, così come quelle disposizioni regolatorie riconoscevano ai vecchi Periti, Geometri, Medici ed aiutanti di Ingegneri, purché accedano o abbiano accesso alla specializzazione corrispondente all’architettura o ingegneria tecnica conforme alla disposizione della normativa che regola l’utilizzazione dei nuovi diplomati delle scuole superiori.
Articolo terzo
Gli attributi a cui si riferisce la presente Legge si adatteranno in ogni caso nel proprio esercizio alle esigenze derivate dalle direttive della Comunità Europea che risultano di opportuna applicazione.
Articolo quarto
Quando le attività professionali escluse negli articoli precedenti si riferiscono a materie relative a più di una specializzazione di architettura o ingegneria tecnica, si esigerà l’intervento del diplomato nella specializzazione che, per l’indole della questione, risulta prevalente rispetto alle altre. [Se nessuna delle attività in presenza fosse prevalente rispetto alle altre], si esigerà l’intervento di tanti diplomati quante ne fossero le specializzazioni corrispondendo dunque le responsabilità a tutti gli intervenuti.
DISPOSIZIONE AGGIUNTIVA
Ciò che è stabilito nella presente Legge non sarà direttamente applicabile agli Architetti e agli Ingegneri tecnici inclusi nella Pubblica Amministrazione per una relazione di servizi di natura giuridico-amministrativa, i quali vigeranno per le loro rispettive norme statutarie.
DISPOSIZIONI FINALI
Prima
1. Si autorizza il Governo a svolgere regolarmente ciò che è stabilito dalla presente legge
2. In accordo con ciò che è stabilito nella Legge Organica 11/1983 del 25 agosto della riforma universitaria, il Governo modificherà le specializzazioni a ciò che si rifereisce l’articolo 1.2 di questa Legge tenendo presenti le necessità del mercato, le corrispondenti variazioni nei piani di studi delle Scuole Universitarie ed le esigenze derivate dalle direttive della Comunità Europea.
3. Il Governo rimetterà nel giro di un anno alla Corte Generale un progetto di Legge di Riordino dell’Edilizia nel quale si regoleranno interventi professionali dei tecnici medici conformi al precedente nel numero 2 dell’articolo 2 di questa Legge e dei restanti agenti che intervengono nel processo dell’edilizia.
Seconda
Conforme al precedente del numero 3 dell’articolo 2 della presente, per Legge si regolano interventi professionali degli Ingegneri tecnici di Opere Pubbliche quando si tratta di autostrade, ingegneria delle coste, infrastrutture di centrali di energia e di stazioni ferroviarie, imprese e opere idrauliche.
Terza
Il Governo rimetterà alla Camera dei Deputati un progetto di Legge secondo il quale si regoleranno gli attributi professionali dei tecnici diplomati del secondo ciclo.
Quarta
Rimangono derogate quelle disposizioni di uguale o inferiore rango sugli attributi professionali di Ingegneri e Architetti tecnici a ciò che è stabilito nella presente Legge, che entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dello Stato
Madrid, 1 aprile 1986
Re: La sempre più crescente importanza INTERNAZIONALE di ABE
Università Nazionale di Educazione a Distanza (UNED)
http://portal.uned.es/portal/page?_page ... ema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_page ... ema=PORTAL
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/P ... ORTADA.PDF
http://portal.uned.es/portal/page?_page ... ema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_page ... ema=PORTAL
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/P ... ORTADA.PDF
Re: La sempre più crescente importanza INTERNAZIONALE di ABE
Italy-Europe
Standards and Exam Center: ABEI Offices in Milan-Italy with IBS International Board of Standards and GAFM ® AAPM-Examination center in ABEI Premises of Milan-Italy * Website Contact: http://certifiedprojectmanager.us/eu.html
English http://gafm.com/location/
Chartered Economist
English http://www.aafm.us/che.html
Standards and Exam Center: ABEI Offices in Milan-Italy with IBS International Board of Standards and GAFM ® AAPM-Examination center in ABEI Premises of Milan-Italy * Website Contact: http://certifiedprojectmanager.us/eu.html
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Re: La sempre più crescente importanza INTERNAZIONALE di ABE
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